Dal 1°
luglio 2017 lo split payment è esteso anche a Casa S.p.A.!
La Società rientra nell’ambito di
applicazione dello split payment: il regime dello split payment dovrà essere applicato su
tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti di Casa
S.p.A..
Presupposto per l’applicazione del
sistema in parola è l’assoggettamento all’imposta dell’operazione e la
conseguente esposizione della stessa nella fattura emessa dal fornitore.
Sono escluse dalla scissione dei pagamenti le operazioni IVA soggette al
meccanismo del “reverse charge”.
Pertanto, per tutte le operazioni
effettuate nei confronti di Casa S.p.A., le relative fatture emesse a
partire dal 1° luglio 2017:
-
dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione
dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;
-
dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in
fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà
versata direttamente da Casa S.p.A. all’Erario.
Le fatture sulle quali non sarà indicata
l’apposita annotazione non potranno essere accettate da Casa S.p.A..
Lo split
payment, o scissione dei pagamenti, è un particolare sistema di
liquidazione dell’IVA introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di
Stabilità 2015.
L'articolo 1 del D.L. 50/2017 ha esteso il
meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti dell’IVA) anche
alle operazioni effettuate nei confronti di:
-
tutte le P.A., gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato
della Pubblica Amministrazione, le società controllate
direttamente o indirettamente
dallo Stato, le
società controllate direttamente
dagli enti pubblici
territoriali;
-
le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa
Italiana.
Nello stesso meccanismo sono stati ora
inclusi anche i compensi per prestazioni di servizi assoggettati alla
ritenuta di acconto alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Lo split payment, o scissione dei
pagamenti, è un particolare sistema di liquidazione dell’IVA introdotto
nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2015, mediante
inserimento nel D.P.R. 633/72 dell’art. 17-ter. In virtù di tale
norma, l’IVA dovuta sulle fatture emesse nei confronti di
determinati Enti dovrà essere versata da quest’ultimi direttamente
all’Erario e non, come di regola accade, dai soggetti IVA che forniscono
loro beni e servizi.
Conseguentemente, al fornitore (del
bene o del servizio) verrà erogato il solo corrispettivo al netto
dell’IVA indicata in fattura. Quest’ultima dovrà essere versata
all’Erario direttamente dal cessionario/committente dell’operazione.
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