Faq Certificazioni

COSA SONO LE CERTIFICAZIONI IMPIANTI?

Sono le certificazioni che attestano la conformità degli impianti, previa  verifica di rispondenza  alla normativa vigente da parte di un’l’impresa o un professionista.

La dichiarazione di conformità (DiCo) rilasciata è un documento che certifica la rispondenza “alla regola dell’arte” dell’impianto,ovvero, il rispetto degli standard di qualità e sicurezza della normativa vigente (D.M. 37/2008). La sua validità permane fintanto che l’impianto non venga modificato, pertanto, le dichiarazioni di conformità vengono rilasciate dalle ditte installatrici a seguito di uno dei seguenti interventi sugli impianti: nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria.  È fondamentale che alla DICO sia allegata una visura camerale datata entro i sei mesi.

L’obbligo della dichiarazione di conformità è successivo all’entrato in vigore delle Legge 46/90 ora aggiornata e sostituita dal DM 37/08. Dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo, il legislatore ha permesso di poter certificare gli impianti esistenti realizzati prima del 27/03/08 con la dichiarazione di rispondenza (DiRi), non certificabili con la dichiarazione di conformità in quanto esistenti e non modificati. La redazione e la firma della dichiarazione di rispondenza, che sostituisce la DICO a tutti gli effetti, può essere fatta a firma del responsabile tecnico di una ditta installatrice (abilitato dalla Camera di Commercio secondo i propri requisiti tecnico-professionali), se l’impianto è sotto alcuni limiti dimensionali; da un professionista (geometra, ingegnere, perito industriale ) iscritto ad un albo, senza limiti dimensionali.

CHE COS’E’ L’A.P.E.?

L’A.P.E. (prima del decreto 63/2013 conosciuto come ACE) è l’attestato di prestazione energetica, il documento che stabilisce e valida la classe energetica di appartenenza di una struttura come una casa, un appartamento o un edificio. Seguendo determinati parametri di valutazione, un perito abilitato si avvale dell’utilizzo di una scala alfanumerica di 10, che parte da A4 (la classe più efficiente nel rapporto tra consumo energetico e risultato finale) fino alla G, la classe meno performante, per determinare la quantità e la qualità di consumi d’energia e conoscere così il valore commerciale della struttura. È obbligatorio per la  vendita o la locazione degli edifici di cui art.3 DRP 412/93. Ha validità decennale, salvo opere che alterino le caratteristiche dell’immobile. Viene redatto da un certificatore abilitato, che se ne assume la responsabilità  penale e civile, a seguito del sopralluogo dell’immobile. Il certificato ha un formato standard, è valido sull’intero territorio nazionale e presenta informazioni autentiche sulla la performance e i consumi energetici dell’immobile, riportando i seguenti valori:indici di prestazione energetica globale; classe energetica di appartenenza; qualità energetica della struttura; quantità di anidride carbonica emessa; quantità annua di energia usata dai sistemi di sfruttamento energetico; requisiti minimi di efficienza energetica.

Ai fini del sopralluogo e del rilascio dell’attestazione, sono richiesti alla proprietà i seguenti documenti:

  • Planimetria in scala dell’ appartamento (meglio se in scala 1:100 ) .
  • Visura catastale aggiornata dell’immobile
  • Libretto di caldaia (impianti autonomi)
  • Libretto di centrale (impianti centralizzati)
  • Anno di costruzione dell’ immobile

CHE COS’E’ LA CERTIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE?

è la certificazione attestante la superficie convenzione dell’immobile da locare che viene rilasciata da professionista o da associazione di categoria, nel caso in cui si debba stipulare un contratto di locazione a canone concordato, evitando possibili contestazioni o contenzioso con il conduttore.